Autovelox e multe irregolari: come riconoscerle e non pagarle!

Autovelox e multe irregolari, un piccolo vademecum su una questione inaspettatamente complessa. L’autovelox è senz’altro uno degli strumenti meno amati dagli automobilisti. Se il rispetto delle norme del codice della strada e la sicurezza stradale sono sicuramente di primaria imporAutovelox e multe: segnaletica minimatanza, non sempre l’autovelox risulta essere il metodo più giusto ed appropriato per rilevare infrazioni. Non a caso ultimamente, quantomeno per vie di comunicazione ad alto scorrimento, viene preferito il sistema Tutor, decisamente più preciso, equo e non basato su un mero istante.

Gli autovelox istantanei restano però tuttora i sistemi di rilevazione di velocità più diffusi. Usi ed installazioni inappropriati di un autovelox, per vari motivi, possono portare a rilevazioni e sanzioni illegittime. La giurisprudenza, conscia del fatto che un uso errato o spregiudicato di questi strumenti possa portare ad un evidente snaturamento della motivazione per cui sono stati concepiti (la sicurezza stradale) e ad una lesione dei diritti degli automobilisti, ha percorso un’evoluzione interessante creando un microcosmo piuttosto complesso di requisiti e prerogative.

Autovelox e multe: gli elementi che possono rendere illegittima la sanzione

Requisiti sulla misurazione e rilevazione: evoluzione giurisprudenziale

Il primo passo storico nell’evoluzione della disciplina di autovelox e multe irregolari è stato compiuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2015. Con questa pronuncia la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6 del codice della strada laddove non prevedeva controlli sugli strumenti di rilevazione. 

La Cassazione si è adattata nel tempo molto velocemente, arrivando a sostenere in varie sentenze (cfr. fra le varie 533/2018) che non basti la semplice omologazione del rilevatore, ma un effettivo controllo della taratura e della corretta funzionalità dello stesso. Onere che spetta sia a chi rileva la velocità, sia poi successivamente al giudice nell’eventuale fase di contestazione. In altre parole, la contravvenzione per eccesso di velocità dovrà anche indicare i dati di omologazione del rilevatore e, possibilmente, anche i controlli sulla taratura dello strumento. La direttiva Minniti ha imposto un controllo della taratura almeno annuale.

Va precisato che questi requisiti valgono in genere solo per le postazioni fisse. Le postazioni mobili di solito infatti vengono tarate e predisposte dagli operatori al momento dell’installazione temporanea.

Quali strade?

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, gli autovelox possono essere installati incondizionatamente solo sulle strade extraurbane. La situazione è molto più complessa nelle strade urbane, dove serve:

  • un nullaosta prefettizio
  • la presenza obbligatoria di un agente al momento della rilevazione dell’infrazione

Non solo, ma la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che un autovelox in un tratto urbano ha ragion d’esistere solo su strade pericolose, ad alto scorrimento o con difficoltà di frenata. Ciò significa che se anche un autovelox dovesse rispettare i requisiti di cui sopra, la sua irregolarità potrebbe essere determinata da un giudice che accerta la non conformità alla tipologia di via di comunicazione.

Segnaletica: i vari parametri

Una delle questione più controverse e contraddistinte da giurisprudenza non sempre lineare o chiara è quella relativa alla segnaletica che indica il rilevamento della velocità in corso. La norma di riferimento era contenuta nel D.M. 15 agosto 2007, poi modificata dalla direttiva Minniti (circolare del Ministero Interni Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3) del 2017. La normativa vigente prevede una segnalazione anticipatoria della postazione “adeguata” di almeno 250 metri su autostrade e extraurbane principali; di 150 metri nelle strade con limite a 80 e 50km/h. Precisa inoltre che non devono esservi intersezioni ed immissioni con altre strade. Nulla invece in merito alla distanza massima. La giurisprudenza aveva fissato un limite massimo di 4 km, da considerare ancora come riferimento.

In merito alla segnaletica che indica invece i limiti di velocità, deve essere ovviamente presente prima dell’accertamento che viene fatto un’indicazione chiara di quale sia la velocità massima sulla strada che si percorre. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che affinché la certezza sia assoluta, il limite debba essere riproposto successivamente ad ogni immissione da altra strada.

Sia la postazione che gli agenti che l’hanno predisposta, qualora sia mobile, devono essere ben visibili al guidatore.

Riduzione della rilevazione a favore del trasgressore

Il dato acquisito deve essere sempre ridotto affinché non ci sia spazio a margini di errore per il conducente. Ogni contachilometri ha infatti un margine di errore o di imprecisione.

L’attuale misura è del 5% della rilevazione effettuata e comunque di minimo 5 km/h.

Riassumendo:

I possibili motivi per cui una sanzione da autovelox potrebbe essere illegittima sono i seguenti:

  • mancata indicazione nel verbale di accertamento della taratura e/o omologazione dell’apparecchiatura utilizzata
  • mancato rispetto delle distanze di posizionamento dell’autovelox rispetto alla segnaletica che avverte della sua presenza
  • mancata evidenza del limite di velocità sulla strada dove è stato effettuato l’accertamento
  • scarsa o mancata visibilità della postazione e/o degli agenti che stanno effettuando l’accertamento
  • errore nella rilevazione e non considerazione della riduzione di legge
  • illegittimo posizionamento su una strada non idonea

Oltre ai motivi relativi ai requisiti strettamente riferibili all’autovelox, bisogna sempre ricordare quelli formali della sanzione in sé:

  • notifica del verbale oltre il termine fissato dalla legge (ovvero oltre 90 giorni dall’infrazione)
  • mancato riferimento nel verbale della norma violata
  • indicazione della possibilità del pagamento in forma ridotta

In uno di questi casi è sempre il caso di valutare se proporre opposizione alla sanzione (ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto a scelta). Preferibilmente consigliati da un legale.

 

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