Formazione continua degli amministratori di condominio: cosa succede se l’interessato non adempie?

Il nostro studio ha recentemente concluso un’altra importante ed interessante collaborazione sulla formazione continua degli amministratori con la sede Intercomunale di Ladispoli-Civitavecchia di ANACI. Numerosi gli intervenuti in quelli che sono stati 4 incontri parlando di nuove tecnologie, sito internet condominiale, privacy, GDPR, convocazione assembleare e mediazione obbligatoria.

formazione continua degli amministratori

formazione continua degli amministratori

Come ogni anno, non si è trattato di un mero aggiornamento della categoria professionale, in materia non solo giuridiche ma concernenti campi più vasti. In primis i condomini spesso non considerano la portata a livello giuridico che ricopre la formazione continua degli amministratori. L’art. 71 disp,ni att.ne c.c. inserisce infatti la formazione di cui al DM 140/2014 tra i requisiti per svolgere la professione di amministratore condominiale.

Tali requisiti, sanciti dalla riforma del condominio, sono elencati come segue al primo comma del medesimo articolo:

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

  • che hanno il godimento dei diritti civili,
  • che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • che non sono interdetti o inabilitati;
  • il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Come si può notare i requisiti sono vari.
Cosa succede se l’amministratore non rientra in uno di questi requisiti?
La questione è dibattuta posto che la norma di per se non esplicita gli effetti della violazione. La teoria prevalente è che sia la nomina che gli atti compiuti debbano ritenersi nulli, in quanto adottati in violazione di norma di legge imperativa. Vi sono posizioni minoritarie che cercano di mitigare tale soluzione particolarmente grave e drastica, anche in danno del condominio stesso, che ritengono che l’amministratore sia “soltanto” revocabile su istanza dei condomini interessati facendo dichiarare dal Tribunale inefficace la nomina.
Vien da se, che a prescindere siano due situazioni particolarmente gravi per il condominio. I singoli condomini alla nomina dovrebbero sempre verificare che l’amministratore abbia i requisiti previsti per legge. In particolare che abbia regolare certificazione in merito alla formazione continua degli amministratori. Questo anche per maggior sicurezza sull’affidabilità del professionista che verrà incaricato a gestire il condominio e, di fatto, i loro soldi. Una nomina di un amministratore senza i requisiti comporterà necessariamente problematiche dal punto di vista legale e rischi di esborsi anche ingenti.

 

Il materiale messo a disposizione nel nostro sito è protetto da copyright e si intende diffuso a mero scopo divulgativo e generico, non costituendo valore di consulenza professionale e non potendo generare responsabilità alcuna nei confronti dell’autore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *