Immissioni sonore: importante e recente precisazione della Cassazione

Immissioni sonore

Le immissioni sonore sono uno dei principali motivi di attrito tra vicini. Abbiamo già avuto modo di analizzarne in passato una tipologia particolarmente frequente, quella derivata dal latrato dei cani.

Ma sono e possono essere di vario tipo le immissioni sonore (e non) potenzialmente fastidiose. Si pensi ad un ristorante al piano di sotto, un’attività commerciale, dei lavori di ristrutturazione o semplicemente un vicino poco garbato.

Immissioni sonore: riferimento normativo

La norma che individua la fattispecie delle immissioni sonore è quella contenuta nell’art. 844 c.c. che sancisce:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Il criterio di riferimento posto dal legislatore è, dunque, la normale tollerabilità. Definizione di per se generica, che ha necessitato, per la sua determinazione e quantificazione, dell’intervento della giurisprudenza.

Evoluzione giurisprudenziale

La giurisprudenza di legittimità si è trovata più volte ad affrontare la questione delle immissioni. Per le immissioni sonore, tracciando un lungo percorso evolutivo, è arrivata a dare un parametro di riferimento. Per molti anni si è ritenuto che la normale soglia di tollerabilità fosse quella rientrante nei “3 decibel sopra il rumore di fondo“. Tale parametro è divenuto quasi una sorta di automatismo per i giudici, intenti più a misurare il superamento indicato dalla Cassazione che non l’effettivo disturbo.

Si era creata perciò, indirettamente, una discrepanza col testo normativo. L’articolo richiamato infatti precisa “avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.”

La precisazione della corte

Con ordinanza n.  6136/2018 la Suprema Corte, sezione III Civile, ha affrontato nuovamente la questione fornendo un’importante precisazione:

«La tollerabilità o meno di un’immissione va valutata caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle “condizioni dei luoghi”»

Ponendo poi questo importante principio:

il limite di tollerabilità non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, tuttavia, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità.

L’invito ai giudici dei gradi inferiori è piuttosto evidente. Il superamento dei 3 decibel rispetto al rumore di fondo deve essere un dato di partenza o di applicazione, ma contemperato con le attività regolarmente svolte nella zona o con i fatti che caratterizzano la fattispecie. Spetta al giudice valutare caso per caso, in altre parole, se ci sia superamento della normale tollerabilità. Quest’ultimo non potrà meccanicamente far misurare ad un tecnico il mero superamento dei decibel.

Chi abita in una zona particolarmente rumorosa farebbe bene ad armarsi di ulteriore pazienza. Al contrario chi vive in un quartiere senza attività e grandi rumori, dovrà prestare molta attenzioni alle sue emissioni.

 

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