Il fenomeno dell’overbooking sui voli aerei: quali tutele?

È pensare comune ritenere che, una volta prenotato un volo aereo, ci sia una bella poltroncina che ci attende per la data del fatidico viaggio. In genere è così, fintanto che non si ha la sfortuna di incappare nel fenomeno dell’overbooking.

Analisi di una prassi problematica

Trattasi di una poco piacevole prassi di alcune compagnie aeree, specie per tratte e periodi con grossi afflussi, di ricevere più prenotazioni della reale capacità dell’aeromobile che dovrà affrontare il v
iaggio. L’ovvio risultato è che se si presentano tutti i titolari del biglietto alcuni viaggiatori saranno costretti a restare a terra e prendere il volo successivo (o rinunciarvi).
Questo per esclusiva colpa della politica di vendita delle compagnie aree e/o delle agenzie di riferimento, che chiaramente puntano a riempire al massimo i propri voli anche a fronte di disdette improvvise dei viaggiatori. Originariamente, tra gli anni ’80 e ’90, le tutele previste per il viaggiatore, incappato in un accordo contrattuale spesso limitante al momento dell’acquisto, erano il rimborso del biglietto in caso di rinuncia e il pagamento di spese di vitto ed alloggio in caso di imbarco nel volo successivo. Il vantaggio che le compagnie ne traevano le spingeva (e spinge tutt’oggi) comunque a pagare dei rimborsi irrisori creando notevoli disagi a molti viaggiatori.

Le tutele

La situazione è cambiata con l’entrata in vigore del Regolamento CEE n. 295 del 1991, che ha disposto oltre ai rimborsi per vitto ed alloggio dei rimborsi forfettari per qualsiasi situazione di overbooking su voli di linea (quindi non charter) da e per Paesi membri dell’allora CEE (quindi a prescindere che l’aereo batta bandiera extracomunitaria o meno, con applicabilità sempre quindi per voli da e per l’Italia). Unico requisito il possesso di un biglietto valido con prenotazione confermata (in genere c’è uno spazio apposito con un OK impresso).
È intervenuto infine il regolamento CE n.261/2004 che ha sancito il diritto dei passeggeri ad ottenere a scelta il rimborso del volo o un volo alternativo e compensazione pecuniaria in base ai km del volo (ridotta del 50% in caso di volo alternativo), oltre ai consueti doveri di assistenza (vitto, alloggio, spese di comunicazione).
Ricordiamo che c’è differenza tra rimborso e risarcimento del danno: nel primo viene rimborsato il prezzo sostenuto per una prestazione insoddisfacente o mancante, nel secondo caso viene risarcita conseguenza di un atto o un evento ingiusto. Allo stato non vi è giurisprudenza sulla risarcibilità di tale condotta, che all’atto pratico potrebbe avere risvolti particolarmente gravi per il viaggiatore: si pensi ad un matrimonio di un parente stretto saltato, un evento sportivo o artistico cui l’atleta o l’artista debba rinunciare..

Raccomandazioni finali:

a) prestare attenzione alle motivazioni per il quale si rischia di rimanere a terra: è accaduto che alcune compagnie abbiano trovato delle scuse per mascherare il fenomeno ed evitare così anche i rimborsi

b) non confondere assolutamente l’overbooking con la lista d’attesa o situazioni dove al momento della prenotazione il viaggiatore sia stato preventivamente avvertito della situazione accettando il rischio di poter non trovare posto a bordo: in quel caso non è previsto rimborso.

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